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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E RIPERCUSSIONI SUL DIRITTO DEL LAVORO

La legge 76/2016 rubricata” Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è ufficialmente in vigore dallo scorso 5 giugno.

Importanti, sia a livello giuridico che sociale, i risvolti del provvedimento che introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, due distinte entità di unioni civili:

  1. L’ UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO (riservata alle sole coppie omosessuali)
  2. LA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO (valida sia per coppie eterosessuali che omosex), che sarà oggetto di una futura trattazione.

L’UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Come si realizza? l’ unione civile tra persone dello stesso sesso avvine mediante dichiarazione resa tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte all’ ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Esistono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile?: Si, e sono disciplinate dalla legge 76/2016 che prevede:

  • la sussistenza per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un unione civile tra persone dello stesso sesso,
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente,
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’ art. 87 primo comma, c.c. (ex: lo zio e il nipote, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, ecc.),
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

 

Quale cognome si sceglie? Le parti possono stabilire –  mediante dichiarazione all’ ufficiale di stato civile –  di assumere, per la durata dell’ unione un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, sempre mediante dichiarazione resa all’ ufficiale di stato civile.

Quali diritti e doveri insorgono con la costituzione dell’ unione civile tra persone dello stesso sesso? Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’ unione civile deriva l’obbligo reciproco all’ assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalinga, a contribuire ai bisogni comuni.

È possibile l’adozione di figli all’ interno dell’ unione tra persone dello stesso sesso? No, le norme del codice civile non richiamate non possono applicarsi a tale istituto. La legge 76/2016 ha altresì escluso la c.d. “stepchild adoption”, ossia la possibilità di adottare il figlio del proprio partner

Come si scioglie l’ unione civile? La legge prevede che sono cause di scioglimento:

  • la morte,
  • i casi previsti dalla legge sul divorzio,
  • la volontà – anche di una sola delle parti – , manifestata dinnanzi l’ufficiale dello stato civile che annota tale domanda nel registro delle unioni trascorsi tre mesi dalla data di manifestazione,
  • la sentenza di rettificazione di attribuzione dello stesso sesso.

È possibile ottenere il TFR del coniuge defunto? Si, secondo il comma 17, in caso di morte del prestatore di lavoro il T.F.R. e l’ indennità sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte alla parte dell’ unione civile superstite.

E in caso di scioglimento dell’ unione ho diritto al T.F.R.  e all’ assegno divorzile? SI, ex ART. 25 della suindicata legge, in caso di scioglimento dell’ unione, il partner, al pari del del coniuge divorziato, ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento, nonché il 40% del T.F.R. accumulato nell’ arco dell’ unione.

Esistono norme in tema di impresa famigliare? si, la legge in commento introduce nel codice civile l’ art. 230 – ter secondo cui “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.”

AVV. Lucio Rinetti

Per ogni approfondimento, dubbio, o domanda non esitate a contattarmi, sarò lieto di risponderVI!

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