I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI
Verba volant, scripta manent recita un antico brocardo latino.
A bene vedere, soprattutto con riguardo ai delicati equilibri di coppia, perché non estendere anche alle coppie conviventi non sposate la possibilità di fissare regole condivise per una reciproca tutela?
Ed invero proprio questa finalità sembra essere la chiave di lettura che ha portato all’ approvazione della legge n. 76/2016, ufficialmente in vigore dal 5 giugno 2016 meglio conosciuta come Legge Cirinnà, dal nome della senatrice prima firmataria.
La convivenza di fatto: quid iuris?
Se è vero che La Consulta ha da tempo riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello Costituzionale; fino ad oggi tuttavia si era assistito ad una certa inerzia da parte del Legislatore il quale si è occupato del tema solo con provvedimenti a macchia di leopardo.
La legge in esame finalmente colma tale vuoto normativo e per la prima volta nel nostro ordinamento l’istituto della convivenza viene disciplinato globalmente, offrendo cosi la possibilità alla coppia di definire le regole del loro menage, affidando a un contratto, appositamente stipulato e registrato, la regolamentazione degli aspetti economici.
Il contratto di convivenza:
ai sensi della legge n. 76/2016 la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri:
- tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso);
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;
- tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Contenuto del contratto:
È possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali che riguardano:
- modalità di partecipazione alle spese comuni;
- definizione dei rapporti reciproci patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- modalità di uso della casa adibita a residenza comune;
- attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Risvolti pratici
La legge estende al convivente taluni diritti e poteri sinora prerogativa dei soli coniugi, tra cui i più significativi sono:
- il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia,
- la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante,
- diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile,
- Il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito: in linea con gli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati, equiparando la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno in caso di decesso del compagno.
A chi rivolgersi?
Per la stipula del contratto di convivenza, la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali devono attestarne la conformità alle norme e all’ordine pubblico. Per rendere il contratto opponibile ai terzi, il notaio o l’avvocato che hanno autenticato l’atto, devono trasmetterne una copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine dell’iscrizione nei registri dell’anagrafe, nei quali è registrata la convivenza.