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LA RINUNCIA AL VIAGGIO PRENOTATO

Con l’ arrivo della bella stagione è inevitabile iniziare a strizzare l’occhio a quelle che saranno le agognate vacanze: internet, agenzie di viaggio, pacchetti last minute infatti offrono possibilità per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Però che succede, e soprattutto quali diritti spettano a chi proprio malgrado è costretto a rinunciare al viaggio, magari all’ ultimo momento?

Innanzitutto, occorre chiarire che, quando si fa riferimento all’ annullamento di un pacchetto turistico è importante distinguere a seconda che questo sia imputabile o meno al tour operator / intermediario o viceversa dipenda da una causa ascrivibile al consumatore.

Ed infatti, l’ art. 42 del Codice del Turismo espressamente prevede che, in tutti i casi in cui il recesso del turista da un pacchetto di viaggio risulti giustificato da:

  • Sopravvenute variazioni del prezzo del contratto già sottoscritto;
  • Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore (per qualunque motivo, eccezion fatta il raggiungimento del numero minimo di partecipanti)

questi conservi il diritto di usufruire, senza supplementi, di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore a quella del viaggio già acquistato, o in alternativa avrà diritto al risarcimento integrale di quanto versato.

Diverso invece il caso in cui sia il viaggiatore a rinunciare – obtorto collo – al pacchetto vacanza già acquistato: in questi casi il risarcimento purtroppo non sarà affatto automatico!

Il recesso da parte del turista.

Se il viaggiatore è stato scrupoloso ed ha stipulato un’ assicurazione, potrà recuperare abbastanza agevolmente le somme versate. A tal proposito è bene ricordare che il Codice del Turismo (art. 37) sancisce l’obbligo di informazione assicurativa a copertura delle spese o penali all’ interno di un pacchetto turistico “all inclusive”.

Ma vi è di più: lo stesso Codice chiarisce che gli eventuali importi versati a titolo di caparra – che per inciso non possono superare il 25% del valore del pacchetto – devono essere restituiti qualora “il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.

Cosa  succede se il viaggiatore non ha stipulato una polizza assicurativa?

L’ opinione comune è che, se non si è stipulata alcuna assicurazione, l’agenzia di viaggio non debba rimborsare il viaggiatore. Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, (e a quanto normalmente dicono le stesse agenzie) non sempre è così, poichè in alcuni casi il consumatore avrà ugualmente diritto al ristoro totale delle spese di viaggio.

Naturalmente qualora il recesso avvenga per questioni personali e non oggettive tutte le conseguenze della rinuncia rimarranno in capo al consumatore, ma se questi è costretto a recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate.

I fatti sopraggiunti, non imputabili.

Sebbene non esista una definizione vera e propria si può senz’altro  affermare che costituiscono causa di forza maggiore quei  fatti imprevisti ed imprevedibili   che si producono improvvisamente nella sfera di competenza del consumatore e che gli precludono la partenza.

Nella casistica rientrano sicuramente le calamità naturali, gli avvenimenti bellici, gli attentati terroristici e le emergenze sanitarie, mentre sul  piano personale  si può altresì affermare che sono causa di forza maggiore  gravi malattie o infortuni debilitanti, ma anche un lutto o –  come ha sancito la giurisprudenza più recente – casi di gravi infortuni subiti da prossimi congiunti o la revoca delle ferie dovute a necessità aziendali.

Recentemente i Giudici di Cassazione si sono occupati del caso di un viaggio di nozze annullato a pochi giorni dalla partenza a causa del ricovero d’urgenza della madre della sposa.

Ebbene, in ossequio a quanto detto fin’ ora, gli Ermellini hanno deciso in favore della restituzione dell’ intero prezzo pagato poiché anche tale accadimento  costituiva causa di forza maggiore in quanto evento non previsto – nè prevedibile al momento dell’ acquisto del viaggio.

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