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IL RECESSO DEL LAVORATORE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI TELEMATICHE

Le dimissioni sono l’ atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.

Il lavoratore può sempre recedere dal contratto di lavoro (artt. 2118 e 2119 c.c.), ma è necessario operare una distinzione  infatti:

  • Nel caso di rapporto di lavoro a TEMPO DETERMINATO: è possibile recedere in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, ma solo in presenza di una GIUSTA CAUSA
  • Nel caso di rapporto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO: il recesso incontra l’unico limite nell’ OBBLIGO DI DARE PREAVVISO nel termine stabilito dal contratto collettivo, salvo la sussistenza di una giusta causa, ossia un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, (Sent. 12549/2003) le dimissioni sono un atto a forma libera,  per cui – sempre che il contratto collettivo non disciplini diversamente –  possono essere rassegnate anche oralmente, per iscritto e finanche per fatti concludenti.

Particolare attenzione meritano le c.d. dimissioni illegittime, ovvero quelle che non sono frutto di una libera decisione del lavoratore, ma conseguenza di un comportamento vessatorio del datore di lavoro come per esempio le c.d. dimissioni in bianco, o quelle rassegnate durante il periodo di gravidanza. In questi (e altri) casi è possibile adire l’autorità giudiziaria per chiederne l’annullamento.

Jobs Act e dimissioni telematiche e la nuova disciplina in vigore dal 12 marzo 2016

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 A partire dal 12 marzo 2016, dopo le riforme introdotte con il “Jobs Act”, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.

Infatti, al fine di garantire la genuinità della decisione del lavoratore, la legge subordina l’efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it da  trasmettere al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Gli unici soggetti ai quali non si applica la nuova procedura telematica sono:

  • i lavoratori e le lavoratrici che rassegnano le dimissioni nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, sindacato o Commissione di certificazione;
  • le lavoratrici nel periodo di gravidanza, nonché le lavoratrici e i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; per tali soggetti, continua ad applicarsi l’art. 55 del d.lgs. 151/2001, che al quarto comma prevede che le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto);
  • i lavoratori e le lavoratrici domestiche.

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, il lavoratore che intenda dimettersi è tenuto a seguire la procedura introdotta dal d.lgs. 151/2015 e dettagliata, nelle sue specifiche modalità operative, dal decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avv. Lucio Rinetti

Sei un lavoratore e vuoi rassegnare le dimissioni, ma non sai come fare? Oppure hai firmato una lettera in bianco e ora temi possa essere utilizzata dal datore di lavoro?

Sei un Imprenditore e vuoi seguire correttamente la procedura per non incapare in spiacevoli inconvenienti in futuro?

Per questi e altri casi: Contatta lo studio, sarò lieto di aiutarti!

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1 Comments

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