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LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dopo un travagliato corso parlamentare è entrata all’ interno del panorama legislativo Italiano la legge n. 3 del 2012 (anche nota come “Legge salva-suicidi”), che introduce nel nostro sistema giuridico una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non riescono più a far fronte ai propri debiti.

In sostanza, l’Obiettivo perseguito dal Legislatore è quello di offrire una seconda chance a tutti quei soggetti persone fisiche, famiglie, piccole imprese, che – anche in dipendenza dell’attuale crisi economica – si trovano  colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali consentendo,  a determinate condizioni, di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando in ultima istanza alla cancellazione dei debiti.

Ricorrere a tale prassi significa rivolgersi in primis ad un Avvocato il quale, con l’ausilio dei nuovi Organismi di composizione della crisi (O.C.C.), possa aiutare il debitore a mettere la parola fine ad una situazione apparentemente irreversibile.

Soggetti legittimati

I soggetti che possono accedere alla procedura sono i debitori a cui non si applica la legge fallimentare e nello specifico:

  • Consumatori, se estranei all’attività imprenditoriale o professionale;
  • Imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno;
  • Enti privati non commerciali:
  • Imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);
  • Start up innovative.

Requisiti

Per accedere alle procedure previste dalla l. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, s’intende:

  • la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
  • ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Come si svolge

Per accedere alla procedura è necessario che il debitore/consumatore per mezzo di un Avvocato, presenti istanza al Presidente del Tribunale  per la nomina di un Professionista abilitato (il cui nominativo è scelto all’ interno degli Organismi di composizione della crisi) che, prestando la sua opera in maniera imparziale e altamente professionale, una volta  esaminata la domanda, esprimerà la propria valutazione circa la fattibilità della proposta .

 La proposta di accordo

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del soggetto in quanto la procedura prevede che a determinate condizioni, il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni.

Il procedimento davanti al giudice

Una volta redatto il piano, il quale conterrà altresì un giudizio di merito ovverosia una dichiarazione da parte dell’ O.C.C. che il consumatore / debitore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, questo dovrà essere depositato in Tribunale.

Il Giudice, se ritiene che la proposta di accordo soddisfi i requisiti di legge e, in particolare, sia idonea ad accontentare i creditori (c.d. fattibilità espressa), procederà con l’omologazione, il cui effetto principale è quello di bloccare le eventuali azioni esecutive in essere volte al recupero del singolo credito.

A chi rivolgersi

Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l’assistenza tecnica di un Avvocato in quanto la procedura si svolge davanti ad un Tribunale e può presentare fasi eventualmente contenziose.

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